Il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione di spese, pene pecuniarie e sanzioni processuali (art. 1). È la materia quotidiana di chi lavora in cancelleria.
Le definizioni da sapere (art. 3)
- Prenotazione a debito: annotazione a futura memoria di una voce di spesa che non viene pagata, per l'eventuale recupero successivo.
- Anticipazione: pagamento di una spesa che, se ricorrono i presupposti di legge, è recuperabile.
- Processo: qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale. Ufficio: l'apparato amministrativo strumentale all'ufficio giudiziario, escluso l'ufficio finanziario.
- Ausiliario del magistrato: perito, consulente, interprete, traduttore e ogni altro soggetto nominato dal magistrato. Giudice popolare: componente non togato delle corti di assise. Esperto: componente privato di collegi come il tribunale di sorveglianza.
Le spese nel processo penale e civile
- Penale: le spese sono di regola anticipate dall'erario, salvo quelle per atti chiesti dalle parti private e per la pubblicazione della sentenza (art. 4). Alcune sono non ripetibili, come le indennità dei giudici popolari; quelle ripetibili si recuperano in caso di condanna alle spese, per ciascun condannato senza vincolo di solidarietà e in misura fissa stabilita con decreto (art. 205), aumentabile fino al triplo per indagini complesse. Si recuperano per intero tra l'altro perizie e consulenze, pubblicazione della sentenza e demolizione di opere abusive.
- Civile: ciascuna parte paga le spese degli atti che compie e che chiede (art. 8).
Il contributo unificato
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