Chi sono i pubblici agenti
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sono nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale (artt. 314-335-bis). Sono quasi tutti reati propri: li commette chi ha una qualifica pubblica.
- Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La funzione amministrativa è pubblica se disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della PA o da poteri autoritativi o certificativi.
- Incaricato di pubblico servizio (art. 358): chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, cioè un'attività disciplinata come la funzione pubblica ma priva dei suoi poteri tipici, esclusi le semplici mansioni di ordine e il lavoro meramente materiale.
- Conta la funzione svolta in concreto, non il rapporto di impiego: un cancelliere che attesta un atto è pubblico ufficiale.
Il peculato e le figure vicine
- Peculato (art. 314): il pubblico agente che, avendo per ragione dell'ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o cosa mobile altrui, se ne appropria. Reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
- Peculato d'uso (art. 314, c. 2): uso momentaneo della cosa, poi immediatamente restituita; reclusione da sei mesi a tre anni.
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