Il procedimento amministrativo (L. 241/1990)
La legge 7 agosto 1990, n. 241 fissa le regole generali con cui la pubblica amministrazione arriva a una decisione (il provvedimento). L'attività amministrativa persegue i fini della legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e dai principi dell'ordinamento europeo (art. 1). Per gli atti non autoritativi la PA agisce secondo il diritto privato, salvo diversa previsione di legge. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie. I rapporti con i cittadini si basano su collaborazione e buona fede.
Termini e dovere di concludere (artt. 2 e 2-bis)
- Se il procedimento parte da un'istanza o deve iniziare d'ufficio, la PA ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso. Se la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, basta un provvedimento in forma semplificata.
- Termine generale per amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali: 30 giorni. Con DPCM si possono fissare termini fino a 90 giorni, e fino a 180 in casi particolari (esclusi cittadinanza e immigrazione).
- Il termine decorre dall'inizio d'ufficio o dal ricevimento della domanda; si sospende una sola volta, per non più di 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni che la PA non possiede.
- Potere sostitutivo: se l'organo di governo non lo individua, spetta al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello. Il sostituto conclude entro la metà del termine originario.
- Il ritardo pesa sulla performance e può dare responsabilità disciplinare e contabile; la PA risarcisce il danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa del termine (art. 2-bis).