Le fonti dell'ordinamento giudiziario
La giurisdizione ordinaria è regolata dalla Costituzione (Titolo IV della Parte II, artt. 101-113) e dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), più volte modificato. I punti fermi della Costituzione: la giustizia è amministrata in nome del popolo; i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101); la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104); i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni (art. 107); il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112). Nel referendum del 22-23 marzo 2026 la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere è stata respinta: questo assetto resta in vigore.
Il Consiglio superiore della magistratura
- È l'organo di autogoverno: decide su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei magistrati (art. 105 Cost.).
- Lo presiede il Presidente della Repubblica; ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
- Dopo la L. 71/2022 i membri elettivi sono 30: 20 magistrati eletti dai magistrati e 10 eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. In tutto 33 componenti.
- Il vicepresidente è eletto tra i componenti designati dal Parlamento; i membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Gli uffici giudicanti
- Giudice di pace: magistrato onorario, competente per le cause minori civili e per alcuni reati; contro le sue sentenze civili si appella al tribunale, e lo stesso vale nel penale (tribunale monocratico).