Il rito ordinario di cognizione
Il processo davanti al tribunale si introduce di regola con atto di citazione. La riforma Cartabia ha spostato lo scambio delle difese prima della prima udienza, così che il giudice arrivi all'udienza conoscendo già la causa.
- Citazione (art. 163): contiene tra l'altro l'esposizione dei fatti e del diritto "in modo chiaro e specifico", l'indicazione dell'assolvimento delle condizioni di procedibilità (n. 3-bis) e l'invito al convenuto a costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza.
- Termine a comparire (art. 163-bis): almeno 120 giorni liberi tra notifica e udienza se la notifica è in Italia, 150 se all'estero. Un termine inferiore rende la citazione nulla (art. 164); il giudice ne ordina la rinnovazione e la costituzione del convenuto sana il vizio.
- Costituzione: l'attore entro 10 giorni dalla notificazione (art. 165); il convenuto almeno 70 giorni prima dell'udienza (art. 166) con comparsa di risposta, nella quale propone a pena di decadenza domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio e chiamata del terzo (art. 167). Il giudice istruttore è designato entro il secondo giorno dalla costituzione della parte più diligente (art. 168-bis).
- Verifiche preliminari (art. 171-bis): nei 15 giorni dopo la scadenza del termine per il convenuto il giudice controlla il contraddittorio; può confermare l'udienza o differirla fino a 45 giorni; provvede con decreto; se ne ricorrono i presupposti dispone il passaggio al rito semplificato.
- Memorie integrative (art. 171-ter), a pena di decadenza: almeno 40 giorni prima dell'udienza (precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni); almeno 20 giorni prima (repliche, mezzi di prova, documenti); almeno 10 giorni prima (prova contraria). Sequenza da ricordare: 40 - 20 - 10.
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