Il D.Lgs. 165/2001: la cornice
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) regola organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'art. 97, primo comma, Cost. Il rapporto è "privatizzato": lo disciplinano il codice civile (capo I, titolo II, libro V) e le leggi sul lavoro subordinato nell'impresa, salvo le norme speciali del decreto (art. 2). I trattamenti economici si attribuiscono solo con i contratti collettivi. Restano in regime di diritto pubblico (art. 3) magistrati, avvocati dello Stato, militari, Forze di polizia, carriere diplomatica e prefettizia, professori universitari e, per la Giustizia, la carriera dirigenziale penitenziaria.
Politica e gestione
- Agli organi di governo spettano obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali e la verifica dei risultati (art. 4).
- Ai dirigenti spettano gli atti e i provvedimenti amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di cui sono responsabili in via esclusiva; si deroga solo per espressa disposizione di legge.
- Le misure di gestione dei rapporti di lavoro si assumono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5).
- Incarichi dirigenziali (art. 19): durata da tre a cinque anni; non si applica l'art. 2103 c.c. Il mancato raggiungimento degli obiettivi impedisce il rinnovo dell'incarico (art. 21).
- Collaborazioni esterne (art. 7): solo se l'amministrazione non può utilizzare risorse interne; vietati i contratti di collaborazione personali, continuativi ed etero-organizzati, che sono nulli e fonte di responsabilità erariale.