Dalla notizia di reato alle indagini
- Denuncia del pubblico ufficiale (art. 331 c.p.p.): chi, nell'esercizio delle funzioni, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve farne denuncia per iscritto, anche se l'autore è ignoto, senza ritardo al PM o a un ufficiale di PG. Vale anche quando il fatto emerge in un processo civile o amministrativo.
- Delle denunce anonime non si può fare alcun uso, salvo quanto previsto dall'art. 240.
- Querela: dichiarazione con cui si chiede di procedere (art. 336); termine di regola tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.); la rinuncia tacita deriva da fatti incompatibili con la volontà di querelare.
- Iscrizione (art. 335): il PM iscrive subito ogni notizia che rappresenta un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile a un reato, e il nome della persona appena emergono indizi a suo carico. Segreto sulle iscrizioni per non più di tre mesi, non rinnovabile. La persona offesa può chiedere notizie sul procedimento dopo sei mesi dalla denuncia o querela.
- Segreto investigativo (art. 329): fino a quando l'indagato non può avere conoscenza degli atti e comunque non oltre la chiusura delle indagini.
Durata delle indagini preliminari
- Termine (art. 405): un anno dall'iscrizione del nome; sei mesi per le contravvenzioni; un anno e sei mesi per i gravi delitti dell'art. 407, c. 2.
- Proroga (art. 406): una sola volta, per non più di sei mesi.
- Durata massima (art. 407): diciotto mesi, un anno per le contravvenzioni, due anni per i delitti dell'art. 407, c. 2.
- Scaduti i termini il PM decide di regola entro tre mesi se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione (art. 407-bis).
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