Il codice di procedura penale oggi
Il codice di procedura penale del 1988 (c.p.p.) è di tipo accusatorio: la prova si forma di regola nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. È stato riformato in profondità dal D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, e poi dalla L. 114/2024. In questa lezione: giudice, pubblico ministero, parti, atti, prove e misure cautelari.
Il giudice e la competenza
- Corte di assise (art. 5): delitti puniti con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi tentato omicidio, rapina, estorsione e associazioni mafiose; omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio e omicidio preterintenzionale consumati; delitti dolosi da cui deriva la morte, esclusi i casi degli artt. 586, 588 (rissa) e 593 (omissione di soccorso) c.p. Collegio di due giudici togati e sei popolari.
- Tribunale (art. 6): tutto il resto, salvo il giudice di pace. Composizione collegiale per i delitti puniti nel massimo con più di 10 anni e per un elenco di reati (ad esempio violenza sessuale), monocratica negli altri casi (artt. 33-bis e 33-ter).
- Competenza per materia in base alla pena edittale del reato consumato o tentato, considerando le aggravanti ad effetto speciale (art. 4).
- Competenza per territorio (art. 8): luogo di consumazione; se ne deriva la morte, luogo dell'azione o omissione; reato permanente, luogo in cui è iniziata la consumazione; tentativo, luogo dell'ultimo atto. Regole suppletive (art. 9): ultimo luogo di una parte dell'azione, poi residenza, poi l'ufficio del PM che ha iscritto per primo la notizia.
- Connessione (art. 12): concorso di persone, più reati con una sola azione, reati commessi per eseguire od occultare altri.
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