Ai sensi dell'art. 8, c. 3, D.Lgs. 33/2013, per quanto tempo, di regola, restano pubblicati i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria?
- A.Tre anni dalla data di pubblicazione, senza eccezioni, anche se gli atti pubblicati continuano a produrre i loro effetti giuridici
- B.Cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo, e comunque finché gli atti producono effetti
- C.Un anno dalla data di pubblicazione, salvo proroga disposta dall'organo di governo
- D.Dieci anni dalla data di adozione dell'atto, salvo diversa determinazione del responsabile
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B. Cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo, e comunque finché gli atti producono effetti
Art. 8, c. 3, D.Lgs. 33/2013: i dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti producono i loro effetti.