Secondo l'art. 3 del D.P.R. 115/2002, il "giudice popolare" è:
- A.il componente non togato nei collegi di assise
- B.il giudice onorario di tribunale
- C.il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile
- D.il componente privato del tribunale di sorveglianza
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A. il componente non togato nei collegi di assise
Art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. 115/2002: giudice popolare è il componente non togato nei collegi di assise; il componente privato del tribunale minorile o di sorveglianza è invece l'"esperto" (lett. e).