Secondo l'art. 164, c. 3, c.p.c., la costituzione del convenuto rispetto ai vizi della citazione relativi alla vocatio in ius:
- A.non ha alcun effetto sanante sui vizi della vocatio in ius
- B.determina l'estinzione del processo con salvezza degli effetti
- C.sana i vizi, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
- D.obbliga l'attore a notificare una nuova citazione a pena di nullità dell'intero processo
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C. sana i vizi, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
Art. 164, c. 3, c.p.c.: la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali; se però deduce l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice fissa una nuova udienza.